Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dalla Cisl a firma di Angela Serracca della Segreteria Territoriale Cisl Fp Ta/Br sulla determina dirigenziale n.156 del 31 gennaio 2019.
Richiesta revoca ed immediata sospensione efficacia della determina dirigenziale n.156 del 31 gennaio 2019 avente ad oggetto “adeguamento dei distintivi di grado degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale al Regolamento regionale 11 aprile 2017, n.11.” e precedenti provvedimenti (n.35828/2018) comportanti erronea interpretazione. La presente per avanzare la richiesta di immediata revoca del provvedimento di cui all’oggetto con le motivazioni di seguito elencate:
ERRONEA VALUTAZIONE nella individuazione delle dimensioni demografiche dell’ente e quindi nella trasposizione dei riferimenti regolamentari (prospetti) previsti dall’art.7 del Regolamento Regionale n.11/2017.
ERRONEA CONSIDERAZIONE delle diversificazione della categoria funzionale attribuita ai singoli appartenenti al corpo inquadrati nell’unica categoria “D” in conformità a quanto stabilito dal CCNL 2016/2018 e Contratti Nazionali precedenti che individuavano, nella posizione economica “D3”, esclusivamente il punto di accesso dall’esterno, e non invece, quanto emerge dalla inutile diversificazione, peraltro superata dal vigente CCNL.
ERRONEA INTERPRETAZIONE del 2°comma dell’art.8 del Regolamento Regionale n.11 dell’11 aprile 2017 relativamente alla considerazione delle funzioni vicarie del Vice Comandante, postazione professionale mai istituita nella struttura organizzativa e funzionale della Polizia Locale nel Comune di Ostuni, individuato, dal citato Regolamento Regionalen.11/2017 quale “Ente locale dotato di dirigenza” (art.7 – comma 1 – prospetto A).
Il provvedimento (n.35828/2018) adottato dal Dirigente della Polizia Locale, indicava, evidentemente ad arte, una nuova figura di “referente/coordinatrice” – priva di ogni riscontro normativo al solo scopo di creare, alla luce poi delle evoluzioni successive che hanno portato alla creativa elaborazione della determina dirigenziale n.156, i prodromi di una costruzione artificiosa e priva di ogni ragionevole supporto normativo e regolamentare. TARANTO BRINDISI 2 Quel provvedimento non soddisfa la condizione dell’inciso contenuto nel comma 2 dell’art.8 del Regolamento Regionale che testualmente recita “Il Vice Comandante, ove istituito con funzioni vicarie, assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle bordate di colore azzurro”.
La questione era stata già affrontata in diversi confronti richiesti dalla scrivente Organizzazione Sindacale che a più riprese aveva fatto notare che non potevano essere delegate funzioni dirigenziali e che la sostituzione del Dirigente e Comandante della Polizia Locale nel Comune di Ostuni poteva avvenire solo con altro Dirigente dell’Ente, in possesso di particolari requisiti richiesti. La determina n. 156/2018 attribuisce i gradi onorifici facendo riferimento non a quello che il Regolamento Regionale ha chiaramente sancito (inquadramento in categoria D) ma attraverso l’individuazione del profilo professionale nell’ambito della stessa area (funzionario di vigilanza, Ispettore di vigilanza e Specialista di vigilanza) attestandosi su una specifica previsione contrattuale.
L’attribuzione dei gradi, per esplicita previsione regolamentare, per gli ufficiali di polizia locale non comandanti (prospetto D – 1° comma art.8 – del Regolamento Regionale), pur facendo riferimento ad una posizione giuridica che per anni ha registrato pareri contrapposti, tanto che ormai risulta superata dalla recente normativa nazionale, tiene conto solo della anzianità di servizio e della categoria di appartenenza, cioè la CATEGORIA D. E, in ogni caso, quand’anche si volesse considerare, l’eccezione del punto di accesso D3, l’attribuzione dei gradi non cambierebbe se si considera l’anzianità di servizio dei tre Ufficiali di P.L., nessuno dei quali, nel Comune di Ostuni, ai fini della attribuzione dei gradi, può essere considerato Vice Comandante, giacché figura professionale non istituita.
Intendiamo ulteriormente precisare che gli Ufficiali della Polizia locale sono stati tutti inquadrati in categoria D) in distinti mesi nell’anno 2001, per cui, avendo questi maturato un’anzianità nell’inquadramento in categoria D) per oltre 17 anni, compete a tutti loro il conferimento dei gradi onorifici di “Commissario Superiore”. Il risultato finale non cambierebbe anche nel caso di considerazione della anzianità di servizio in posizione D3 dal 2008 di uno degli Ufficiali.
Per quanto precede, si chiede l’annullamento della determina n. 156 del 31 gennaio 2019 e di tutti gli atti in riferimento appalesati da evidente illegittimità, e l’attribuzione dei gradi onorifici nella “stretta osservanza” del regolamento regionale. In particolare la scrivente Organizzazione Sindacale con la presente chiede l’intervento sulla materia del Segretario Comunale dott. Fumarola per la specifica responsabilità che deriva per attribuzione del ruolo di RPCT all’interno dell’Ente. Da ultimo, proprio in considerazione di quanto sopra, la determina 156 riporta il nominativo di chi ha redatto il provvedimento, in evidente conflitto di interesse, senza considerare che, per indicare un TARANTO BRINDISI 3 Decreto Legislativo di riferimento, è stata utilizzata una abbreviazione non proprio conforme alle indicazioni da glossario di diritto amministrativo.
Per tutte le ragioni fin qui evidenziate chiediamo la revoca dei provvedimenti indicati in oggetto e, In difetto, questa Organizzazione Sindacale, oltre a segnalare l’erronea applicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 comma 3 al competente Servizio della Regione Puglia, adirà le competenti autorità amministrative (ANAC) e giudiziarie.